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Legge Finanziaria

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LEGGE FINANZIARIA 2010

La Legge Finanziaria per il 2010 è stato approvata e quindi pubblicata nella G.U.
Il testo ha subito alcune modifiche rispetto a quello approvato dalla Camera dal  Senato.
Come ogni anno vi proponiamo il testo in formato "pdf".
Ritorneremo sicuramente sull'argomento per illustrare meglio tutte le novità.
31 DICEMBRE 2009
DOCUMENTAZIONE:
 

LA FINANZIARIA 2009 - “MANOVRA D’ESTATE”

E' stata pubblicata sulla G.U. del 21/08/2008 n. 195 - supplemento ordinario, la legge  6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 112/2008, riguardante la manovra finanziaria per il 2009.
Sono state quindi definite alcune importanti novità che riguarderanno, in particolar modo, i contribuenti titolari di partita IVA, siano essi imprenditori o lavoratori autonomi.
Pur comprendendo di non poter approfondire tutte le novità introdotte, mi pare opportuno mettervi a parte delle più salienti modifiche, riservandomi di analizzare gli argomenti interessanti con altre circolari.
Semplificazione di alcuni adempimenti burocratici:
Art. 35 ATTI DI COMPRAVENDITA SENZA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L’articolo in esame ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.
ATTI DI COMPRAVENDITA O DI LOCAZIONE SENZA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI.
È stato anche cancellato l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili usati la “dichiarazione di conformità” degli impianti, previsto dall’articolo 13 del DM 37/2008 relativo all’installazione degli impianti all'interno degli edifici. È previsto, inoltre, che entro il 31 marzo 2009 siano disciplinate le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, semplificando gli adempimenti per i proprietari di abitazioni e per le imprese; sia definito un sistema di verifiche degli impianti; sia rivista la disciplina sanzionatoria.
 
Art. 36, comma 1 bis LE CESSIONI DI QUOTE DI SOCIETA’ DI CAPITALI ANCHE AI DOTTORI COMMERCIALISTI
Il trasferimento delle quote di società di capitali potrà essere demandato anche ai Dottori commercialisti, a condizione che sia il cedente che il cessionario siano dotati entrambi del dispositivo di firma digitale. In concreto, l’atto di trasferimento delle partecipazioni societarie potrà essere sottoscritto con firma digitale – in luogo di quello autenticato dal Notaio – dai due contraenti e predisposto per il deposito presso il Registro delle Imprese da parte di un Dottore commercialista. Ovviamente resta valido anche l’atto di cessione eseguito mediante il Notaio.

Art. 38 IMPRESA IN UN GIORNO
I controlli per la verifica dei requisiti richiesti per l’apertura di un’impresa, non saranno più affidati alla Pubblica Amministrazione, ma verrà creata una “AGENZIA PER LE IMPRESE”. L’attestato che quest’ultima rilascerà, dovrà essere portato allo sportello unico delle imprese (presso le CCIAA competenti) e, previo il rilascio di una ricevuta, l’attività potrà essere avviata.

Art. 39, commi 1 – 9 LA DISCIPLINA DEL LAVORO DIPENDENTE
I datori di lavoro privati (ad esclusione di quelli domestici) dovranno istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Questo documento sostituirà a tutti gli effetti ogni altro documento o libro previsto dalla attuale normativa sul lavoro. Il libro unico sostituirà anche il “cedolino paga”. L’attuazione della nuova disciplina verrà rimessa ad un provvedimento del Ministero del Lavoro da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 112/2008.
Con l’abrogazione dei libri matricola e paga, viene modificata la denuncia all’INAIL di familiari e soci di cooperative. In questo contesto viene prescritto che il datore di lavoro dovrà denunciarli telematicamente o a mezzo fax nominativamente prima dell’inizio dell’attività lavorativa ,indicando anche il trattamento retributivo ove previsto.
Al datore di lavoro che faccia eseguire lavori al di fuori dell’azienda è fatto obbligo di trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all’unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro. Abrogato anche il registro dei committenti.

Art. 50 CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO
La mancata comparizione delle parti alla prima udienza reiterata in una seconda udienza, comporterà la cancellazione della causa dal ruolo sia la dichiarazione di estinzione del processo.

Art. 83, commi 1 – 2 CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Parte la trasmissione telematica mensile tra Agenzia delle Entrate e INPS delle posizioni di imprenditori e professionisti. Questa iniziativa coinvolgerà anche una campagna straordinaria di controlli per i soggetti extracomunitari o che dimorino in Italia ai fini fiscali da meno di 5 anni.

Art. 83, commi 8 – 11 REDDITOMETRO
Fino al 2011 è prevista l’esecuzione di un piano straordinario di controlli per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. Verrà data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito di imposta e per i quali esistono elementi di capacità contributiva. In questi termini avranno una particolare rilevanza le indagini finanziarie. In questa fase collaboreranno con gli Uffici finanziari, sia la Guardia di Finanza che i Comuni.

Art. 83, commi 18 - 18 quater ADESIONE DEL CONTRIBUENTE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE
Le maggiori imposte derivanti dai processi verbali di constatazione potranno essere definite sulla base dell’atto istruttorio, mediante un “super sconto” sulle sanzioni, qualora il contribuente addivenga all’adesione al verbale stesso. In pratica il contribuente destinatario di un verbale redatto a seguito di attività di controllo eseguita dagli Organi dell’Amministrazione per accesso, ispezione, verifica, senza ulteriore attività istruttoria dell’Ufficio, potrà chiedere di definire la posizione sulla base del contenuto integrale del verbale.
Da un lato il fisco avrà il vantaggio di monetizzare subito la pretesa erariale, senza attendere i tempi per l’accertamento ordinario. Il contribuente dal canto suo otterrà l’abbattimento del 50% delle sanzioni rispetto alla misura prevista (un quarto del minimo): in sostanza le sanzioni saranno dovute nella misura di un ottavo del minimo edittale, con una riduzione addirittura maggiore rispetto a quella ottenibile con il ravvedimento operoso. La procedura si attiva con la richiesta del Contribuente entro trenta giorni dalla consegna del verbale, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Agenzia delle Entrate ed all’Organo della Guardia di Finanza che ha redatto l’atto istruttorio.
Le somme dovute dovranno essere versate entro venti giorni dalla redazione dell’atto, mediante delega bancaria o tramite l’Agente della riscossione; sarà possibile anche effettuare il pagamento rateale, con gli interessi legali, in un massimo di otto rate trimestrali, che possono diventare dodici se l’importo dovuto supera i 51.646 €uro, senza necessità di prestare garanzia fidejussoria. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, l’Ufficio iscriverà a ruolo le somme dovute.
Le nuove disposizioni si applicheranno con riferimento ai verbali consegnati dal 25 giugno 2008. In sede di prima applicazione la Legge concederà più tempo per la definizione, sia ai contribuenti che agli uffici erariali. Infatti il primo termine per la comunicazione della richiesta di definizione, viene prorogato al prossimo 30 settembre 2008.
Inoltre per i verbali consegnati fino al 31 dicembre 2008, il termine per la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale è differito al 30 giugno 2009.

Art. 83, commi 19 - 20 ADEGUAMENTO DEGLI STUDI DI SETTORE ALLE REALTA’ ECONOMICHE LOCALI
Dall’anno prossimo gli indicatori che misurano ricavi e compensi teorici dei soggetti IVA inizieranno ad essere elaborati anche su base regionale o addirittura comunale, compatibilmente con le metodologie impiegate, consultando le associazioni professionali e di categoria.
Il processo di localizzazione degli studi di settore avverrà gradualmente dal 2009 per concludersi  entro il 2013.

Art. 83, commi 21 - 22 RESTITUZIONE DI PAGAMENTI IN ECCESSO EFFETTUATI DA SOGGETTI ISCRITTI A RUOLO.
L’Agente della riscossione restituirà direttamente i versamenti in eccesso effettuati da contribuenti iscritti a ruolo, mediante comunicazione contenente le modalità di restituzione. Decorsi tre mesi dall’invio della predetta comunicazione senza che il contribuente abbia accettato espressamente le modalità di restituzione, l’Agente stesso riverserà le eccedenza direttamente all’Ente creditore per conto del quale aveva curato la riscossione. Tali versamenti potranno essere comunque essere richiesti dall’avente diritto entro i normali termini prescrizionali direttamente all’Ente impositore: Entrate, INPS, INAIL, che ne curerà la restituzione anche mediante la Tesoreria dello Stato.

Art. 83, comma 23, 23 bis, 23 ter, 24 MODALITA’ DI PAGAMENTO DILAZIONATO DEI DEBITI ERARIALI. AUMENTO DEL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI MESSI ALL’INCANTO.
Per le richiesta di dilazione dei debiti erariali superiori a 50 mila €uro non sarà più necessario il rilascio di garanzia fidejussoria e/o ipotecaria.
Questa regola vale anche per i contribuenti che hanno già presentato istanza di dilazione e che non è stata ancora vagliata dagli agenti della riscossione.
Inoltre il pagamento delle rate non scadrà più l’ultimo giorno di ciascun mese, ma il relativo termine verrà individuato dal provvedimento di concessione emanato dall’Agenzia di riscossione.
Ciò comporta che il Contribuente debba vedersi almeno riconoscere un termine minimo di 8 (otto) giorni entro il quale eseguire il relativo pagamento.
Nella vendita forzata degli immobili sottoposti ad ipoteca giudiziale da parte della società di riscossione, il valore da assumere come base del prezzo d’asta sarà pari al valore catastale automatico moltiplicato per tre.

Art. 83 comma 28 bis, ter, quater e quinquies SPESE PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Dal 1° settembre 2008 diventerà totalmente detraibile l’IVA pagata sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande per tutti i titolari di partita IVA che riceveranno tali prestazioni nell'esercizio di impresa, arti e professioni. In contropartita, solo dal 1° gennaio 2009, tali spese diventeranno deducibili ai fini delle imposte sui redditi di impresa e di lavoro autonomo nella misura del 75% del loro ammontare.
Le aziende dovranno pertanto informare i propri dipendenti, collaboratori, etc.... della necessità di richiedere sempre la fattura da intestare al titolare della partita IVA, in luogo dello scontrino fiscale e/o della ricevuta fiscale.
Per semplificare gli adempimenti gli interessati potranno annotare in un unico documento riepilogativo le fatture di importo inferiore a 154,94 euro. In tale documento dovranno essere indicati i numeri e le date delle singole fatture (da allegare), nonchè l'ammontare complessivo delle operazioni e dell'imposta, distinti per aliquota applicata.


Art. 83 comma 28 sexies ACCESSO ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI CONTRIBUENTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI.
Viene espressamente prevista la facoltà di accesso ai dati dei contribuenti contenuti nell’anagrafe tributaria. La richiesta di accesso dovrà essere inoltrata solo dopo la notifica dell’ingiunzione di pagamento facendo espresso riferimento alla data di notifica stessa.
Potranno essere delegati all’accesso solo i dirigenti ed i responsabili degli Enti locali, nonché i dipendenti purché in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza da almeno due anni.
 
Come già chiarito, questi sono solo alcuni sintetici commenti alla recentissima manovra finanziaria per il 2009. La sezione “Contatti” del nostro sito è a disposizione per i chiarimenti che necessitano.

22 agosto 2008

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